Il 26 aprile 2012 il decreto francese n° 584 ha definito gli atti e le condizioni di pratica osteopatica riguardante anche i cittadini dell’Unione Europea che desiderano utilizzare il titolo di osteopata sul territorio francese nell’ambito della libera prestazione dei servizi.

La notizia, pubblicata sul sito francese dell’Osteopatia www.osteopathie-france.net nella sezione leggi e decreti ha per oggetto il chiarimento delle disposizioni di attuazione direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali applicabili all’uso come un osteopata. Di seguito segnaliamo alcuni passaggi fondamentali del decreto.

L’art. 10 della seconda sezione definisce la Libera prestazione dei servizi.

Nello specifico: “L’osteopata, un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, che esercita legalmente l’attività in uno Stato, può compiere atti professionali in Francia, su base temporanea e occasionale, senza dover procedere con la registrazione….”.

“La prestazione temporanea e occasionale di servizi deve essere valutata caso per caso, in particolare in termini di durata, frequenza, periodicità e continuità (…) Quando l’esercizio o la formazione per la professione osteopatica non è regolamentata nello Stato in questione, l’osteopata deve dimostrare di aver lavorato per almeno due anni nel corso dei precedenti 10 anni”.

L’iter da compiere è il seguente:
Art. 10-1 – La prestazione del servizio è soggetta ad una dichiarazione preventiva, accompagnata da documenti giustificativi (stato civile, nazionalità, la legittimità di esercitare nello Stato membro di origine o di provenienza, in assenza di divieti, l’assicurazione professionale ) da inviare al direttore generale della salute dell’Agenzia Regionale entro la primavera.

Entro un mese dal ricevimento della dichiarazione, il direttore esecutivo dell’Agenzia regionale competente dopo aver esaminato il caso, informa l’osteopata richiedente decidendo se può o meno cominciare ad esercitare la professione osteopatica. Nel caso la verifica delle qualifiche professionali dimostra una differenza sostanziale con la formazione richiesta in Francia, l’osteopata richiedente l’esercizio della professione in Francia deve dimostrare di aver acquisito le lacune nelle conoscenze e competenze, anche attraverso la presentazione di una prova attitudinale. Se egli adempie questo controllo, entro un mese può iniziare a fornire servizi. In caso contrario, sarà informato che non può iniziare ad esercitare in Francia.

In assenza di risposta dal direttore generale dell’agenzia sanitaria regionale competente nei termini specificati, la fornitura di servizi può cominciare.

Art. 10-3 – Il capo dell’agenzia sanitaria regionale competente registra il servizio su una particolare lista ed invierà al richiedente una ricevuta con il suo numero di registrazione.

Art. 10-4 – Il servizio è subordinato all’esercizio della professione nonché alle regole professionali applicabili in Francia. “I servizi vengono eseguiti con il titolo professionale dello Stato di origine, in modo da evitare confusione con il professionista francese. Tuttavia, nei casi in cui le qualifiche sono state verificate, il servizio è effettuato con il titolo professionale francese”.